Art. 1.

      1. Al fine di assicurare la continuità didattica agli alunni con disabilità certificata almeno per la durata di un intero grado di istruzione, i docenti specializzati in attività di sostegno in servizio con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare, permangono sul posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a cinque anni.